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Misure a protezione delle minori in applicazione della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996. Tribunale di Fermo, 30 aprile 2024, Est. Dott. Alberto Pavan

Si ringrazia l'avv. Manuel Capretti, vicepresidente Ondif sez. Fermo

Sabato, 4 Maggio 2024
Giurisprudenza | Minori | Giurisdizione e competenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Fermo
Trib. Fermo, Est. Pavan, Ordinanza 30.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per le questioni relative alla responsabilità genitoriale, al diritto di affidamento e di visita dei minori residenti abitualmente nel territorio nazionale insieme alla madre, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, la quale, però, non si estende alle controversie relative alle modalità di contribuzione del genitore al mantenimento dei figli per le quali, piuttosto, trova applicazione l’art. 37 della Legge 218/1995 o la regola generale secondo la quale la giurisdizione spetta laddove il convenuto sia residente o domiciliato in Italia.

Conf. Corte di Cassazione SS.UU. 30903/2022

Rif. Leg. Artt, 4 e 5 Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996; Art. 37 Legge 31 maggio 1995, n. 218

Giurisdizione italiana – Affidamento e frequentazione del minore – Mantenimento del figlio minore

Ritenuta sussistente la propria giurisdizione nell’adozione delle misure a protezione delle minori, il Tribunale di Fermo, preso atto dell’annullamento nella Federazione Russa del riconoscimento da parte del nuovo partner, e del fatto che il genitore biologico si è dimostrato soggetto evanescente e incapace di percepire e curare con responsabilità i bisogni delle figlie, ne dispone l’affido esclusivo alla madre, alla quale spetta l’adozione di tutte le decisioni di maggiore interesse in favore delle minori.

In assenza di fatti accertati in pregiudizio della prole, il Tribunale regolamenta i tempi di frequentazione da parte del padre, incaricando i Servizi Sociali di un adeguato monitoraggio dell’uomo, a carico del quale viene posto altresì l’onere di contribuzione al mantenimento delle figlie anche in assenza di documentati redditi, ma in virtù del generale dovere dei genitori di mantenere la prole.   

editor: Fossati Cesare