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Spettano al giudice di prossimità le decisioni sulla continuità relazionale del minore. Corte d’Appello di Milano, 22 aprile 2024

Martedì, 30 Aprile 2024
Giurisprudenza | Minori | Giurisdizione e competenza | Competenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, sentenza 22.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nonostante il paese di nuovo stabilimento non abbia aderito alle convenzioni internazionali in materia si ritiene che il criterio cui ancorare la decisione in ordine alla giurisdizione sia quello della residenza dei minori.

In tema di giurisdizione di provvedimenti de potestate, per stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo, per principio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda.

Si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione.

La finalità delle norme anche sulla competenza giurisdizionale è quella di assicurare la realizzazione dell'interesse superiore del minore, principio cardine che permea l'intero complesso del diritto minorile, e che deve essere sempre oggetto di primaria considerazione ai sensi delle disposizioni di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Rif. Leg. Convenzione dell’Aja 19 ottobre 1996 - Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 - artt. 3 e 15 Reg. CE 4/09 - art. 8 Regolamento CE n. 2201/2003 

Giurisdizione – difetto di – responsabilità genitoriale – mantenimento - minore - residenza

Conformi: Cass. Civ. SS.UU. 19.04.2021 n.10243; Cass. SS. UU. 2.10.2019 n. 24608

 

 

editor: Fossati Cesare