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Ai fini della giurisdizione, è rilevante la residenza abituale del minore - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 19 aprile 2021 n. 10243

Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 19 aprile 2021 n. 10243 – Pres. Di Iasi, Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacchè il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Qualora i genitori risiedano in Stati diversi, la competenza giurisdizionale nelle controversie in materia di responsabilità genitoriale deve essere individuata con riferimento al criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, salvo le deroghe espressamente previste dall'art. 10 Regolamento Bruxelles II bis.(Nel caso di specie la minore viveva da più di un anno in Toscana con la madre e aveva stabilito una serie di affetti ben radicati, mentre il padre viveva in California).

Provvedimenti de potestate – Regolamento preventivo di giurisdizione – Rif. Leg. art. 41 c.p.c., art. 13 Convenzione dell’Aja

autore: Cianciolo Valeria