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Spese di baby-sitting e concertazione fra le parti - Tribunale di Verona, Sez. III, sent. 15 aprile 2024 n. 887

Si ringrazia l'Avvocata Barbara Lanza del Foro di Verona e Coordinatrice Regionale Ondif Veneto per la segnalazione dell'interessante provvedimento in tema di spese di baby-sitter, spesso terreno di scontro fra i genitori in ordine alla concertazione e alla relativa ripartizione.

Tribunale di Verona, Sez. III, sentenza 15 aprile 2024 n. 887 - Giudice D'Amore per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale scaligero, nel conflitto emerso tra due genitori in tema di rimborso delle spese accessorie per la baby sitter ha richiamato aa giurisprudenza di legittimità che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha effettuate, rimette al giudice verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Il positivo accertamento del diritto al rimborso pro quota delle spese di baby-sitting, pertanto, è avvenuto con riguardo alle specifiche esigenze della minore dopo aver esaminato tutte le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento all'orario scolastico, agli orari di lavoro del genitore affidatario o prevalente collocatario e ai tempi di visita con l'altro genitore e con la precisazione che il rimborso delle spese di baby-sitting va limitata a quelle necessarie in ragione degli orari di lavoro del genitore prevalente collocatario del minore.

Massima a cura dell'Avvocata Barbara Lanza del Foro di Verona

autore: Cianciolo Valeria