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Diversa misura del contributo nelle spese straordinarie se maggiori sono le consistenze patrimoniali del padre - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024 n. 10359

Giovedì, 18 Aprile 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 aprile 2024 n. 10359 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.

La Corte d'appello risulta avere violato il principio appena enunciato, tenuto conto che, a fronte di una specifica domanda di diversificazione della misura del contributo di ciascun genitore nelle spese straordinarie relative al figlio, dopo aver dato atto delle maggiori consistenze patrimoniali e reddituali del padre del bambino, oltre che del fatto che lo stesso vive stabilmente a Mosca con la madre, lontano dal padre che risiede in Italia, non abbia poi considerato tali aspetti ai fini della individuazione delle quote per la contribuzione alle spese straordinarie come pure imposto dall'art. 337 ter, comma 4, nn. 3 e 4, c.c., prevedendo la partecipazione a tali spese in misura percentuale uguale tra i due genitori.

Mantenimento - Misura del contributo al mantenimento - Criterio di proporzionalità – Rif. Leg. artt. art. 316 bis e 337 ter, comma 4, n. 4, codice civile

autore: Cianciolo Valeria