Società, capitali esteri e scudo fiscale del marito. Maxi assegno per moglie e figli - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 aprile 2024 n. 9779
Venerdì, 12 Aprile 2024
Giurisprudenza
| Addebito della separazione
| Legittimità
| Separazione dei coniugi
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Una forte contrazione economica non è idonea a inficiare le condizioni economiche delle parti alla luce del rilevante patrimonio immobiliare documentato dalla Guardia di Finanza.
L’intera situazione economica e la presenza di indizi pregnanti provano l’elevato tenore di vita.
Il vizio di motivazione non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Separazione con addebito – Tenore di vita elevato – Scudo fiscale – Mantenimento – Prova - Apprezzamento dei fatti e delle prove - Rif. Leg. art. 2697 cod.civ.; artt. 115, 116 e 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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