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Intermediazione finanziaria. Il contratto sottoscritto da un solo coniuge è nullo per difetto di forma scritta - Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 aprile 2024 n. 9331

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9331 – Pres. Marulli, Cons. Rel. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’ art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.
Il paradigma di cui all’art. 1420 codice civile non è pertinente rispetto al contratto stipulato da più investitori con la banca che non è qualificabile come "contratto plurilaterale" cioè "con più di due parti", ma come contratto di scambio senza "uno scopo comune".
Dato rilevante che caratterizza la categoria dei contratti plurilaterali, a cui deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 1420 c.c., non è il numero dei partecipanti maggiore di due, ma l'essere le prestazioni di ciascuno di essi dirette al conseguimento di uno scopo comune, per modo che i contratti stessi mettano capo al conseguimento di uno scopo comune o alla costituzione e organizzazione di una comunione di interessi, il che non si verifica nel contratto di intermediazione finanziaria.

 
Autonomia contrattuale - Contratti stipulati dai coniugi – Firma apocrifa di un coniuge apposta al contratto – Nullità del contratto - Rif. Leg. artt. 1325, 1419, 1420 e 1854 cod. civ.; artt 21 e 23 t.u.f., 38 ss. Reg. Consob n. 11522 del 1998

autore: Cianciolo Valeria