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Sull'accertamento di autonomia dei figli ultramaggiorenni - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 02 aprile 2024, n. 8630

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 02 aprile 2024, n. 8630; Pres. Genovese, Rel. Cons. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.


Figli maggiorenni – Mantenimento dei figli – Presupposti - Separazione dei coniugi; Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

autore: Ferrandi Francesca