L’installazione di una microspia nell’abitazione dell’ex configura il reato di interferenze illecite nella vita privata? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 27 marzo 2024, n. 12713
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Nel reato di interferenze illecite nella vita privata non ha rilievo la spinta emotiva che ha determinato il ricorrente a commettere il delitto, vale a dire la convinzione che il figlio minore versasse in uno stato di pericolo per i tentativi di manipolazione psicologica da parte della madre contro il padre, poiché, al di là dell'assenza di prove di un simile pregiudizio in atto, ciò che conta per la sussistenza del reato è il dolo generico, consistente nella volontà cosciente dell'agente di procurarsi indebitamente immagini inerenti la "privacy" altrui.
Diritto penale della famiglia – Interferenze illecite nella vita privata – Condotta rilevante - Configurazione del reato; Rif. Leg. Art. 615-bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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