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Il trattamento di fine rapporto da riconoscersi in capo al beneficiario dell’assegno divorzile - Trib. di Verona, decr., 11 marzo 2024, n. 1478


Si ringrazia l’avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Giovedì, 28 Marzo 2024
Giurisprudenza | Merito | Divorzio Sezione Ondif di Verona
Trib. di Verona, decr., 11 marzo 2024, n. 1478; est. M. Vaccari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al fine del riconoscimento del trattamento di fine rapporto deve aversi riguardo non agli anni contributivi, ma a quelli di effettivo servizio. Infatti, l'art. 12 bis L.898/1970 attribuisce il diritto ad "una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita" dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro individuando la base di calcolo della percentuale nella indennità percepita una volta cessato il rapporto lavorativo. Il secondo comma della citata norma statuisce che la percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. In base al tenore letterale della norma il riconoscimento del diritto dell’ex coniuge ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto spetta in funzione degli anni di servizio effettivo di chi beneficia di essa perché è rispetto ad essi che può essere verificata la parziale o totale corrispondenza temporale degli anni di matrimonio. Tale interpretazione è pienamente razionale perché, se così non fosse e si facesse invece riferimento agli anni contributivi, si finirebbe per attribuire rilievo al periodo di studi universitari in cui, solitamente, il riscattante non solo non svolgeva attività lavorativa ma che sono anche anteriori al matrimonio snaturando la funzione della norma.


Divorzio – Assegno di divorzio – Trattamento di fine rapporto – Riconoscimento; Rif. Leg. Art. 12-bis L. 898/1970

editor: Ferrandi Francesca