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L’individuazione degli strumenti di attuazione dei provvedimenti è di competenza del Giudice che li ha emessi. Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, Sent. 26 ottobre 2023

Venerdì, 10 Maggio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Attuazione dei provvedimenti | Merito Sezione Ondif di Modena
Tribunale Minorenni Emilia Romagna, Est. Salvatore, sent. 26.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora il giudizio abbia ad oggetto esclusivamente l’individuazione di strumenti idonei ad attuare il provvedimento giudiziario già emesso, in virtù di quanto previsto dall’art. 473-bis.38 c.p.c., se non pende un procedimento, è competente in composizione monocratica lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento da attuare, essendo necessario e opportuno mantenere nell’attuazione uno stretto controllo ad opera del giudice della cognizione. 

 

 

Rif. Leg.: Art. 473-bis.38 c.p.c.

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Il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna dichiara così il non luogo a provvedere sul ricorso ex artt. 333 c.c e ss., 473-bis.13 c.p.c. promosso dal Pubblico Ministero per la pronuncia di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale comprensivi di un eventuale collocamento eterofamiliare del minore, in una situazione di potenziale pregiudizio allo stesso derivante da un perdurante conflitto genitoriale e dal mancato rispetto della regolamentazione relativa al suo affidamento e ai rapporti con il genitore non convivente.

A fondamento della domanda sono poste le relazioni del Servizio Sociale che riferiscono di una situazione di disagio e stanchezza del minore a causa della conflittualità tra i genitori, di un malessere del figlio nella collocazione presso la madre, della incapacità dei genitori di accordarsi relativamente ai percorsi di sostegno in favore del minore a fronte di patologie certificate.

Nel ricorso non è stata allegata alcuna nuova situazione di pregiudizio successiva e diversa da quella già portata all’attenzione del Tribunale Ordinario nel giudizio di divorzio e nel successivo procedimento di modifica delle condizioni, ma, piuttosto, viene chiesta l’adozione dei medesimi interventi a tutela del minore disposti dal Tribunale Ordinario, il quale già è intervenuto con limitazioni della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. e con il conferimento dell’incarico al Servizio Sociale.

Tanto è sufficiente per rendere applicativo l’art. 473-bis.38 c.p.c, attenendo gli interventi richiesti esclusivamente all’attuazione dei provvedimenti già adottati dal Giudice Ordinario e non essendo stato introdotto alcun elemento meritevole di autonoma valutazione.

editor: Fossati Cesare