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Se manca la traduzione in lingua italiana la procura alle liti rilasciata all’estero è comunque valida? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 marzo 2024, n. 7757

Nel caso in esame gli atti sono stati rimessi alla Prima Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, trattandosi, peraltro, di questione di massima importanza, avene notevole impatto sulla corretta instaurazione del giudizio.

Giovedì, 28 Marzo 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile | Successioni
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 marzo 2024, n. 7757; Pres. Manna, Rel. Cons. Giannaccarri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Appare necessario chiarire se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all'estero e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integri un requisito di validità dell'atto.
In caso di assenza di traduzione della procura o dell'attività certificativa va stabilito:
- se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura;
- se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell'art.182 c.p.c. per la traduzione dell'atto e se tale potere- dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione;
- se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto.


Successioni – Procura alle liti rilasciata all’estero – Mancata traduzione; Rif. Leg. Art. 182 c.p.c. Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 e Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987

autore: Ferrandi Francesca