Le differenze tra l’azione di riduzione e la richiesta di collazione - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 12 luglio 2024, n. 19230
In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni. Infatti, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile.
Successioni - Azione di riduzione e richiesta di collazione - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie – Donazione diretta e indiretta; Rif. Leg. Artt. 552-555 e ss. e 724, 737-746 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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