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Successioni. Quando può aversi una totale pretermissione del legittimario? - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 11 luglio 2024, n. 19010

Lunedì, 15 Luglio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 11 luglio 2024, n. 19010; Pres. Di Virgilio, Rel. Cons. Cavallino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'art. 457, comma 2, c.c., questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti; b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce. Di qui, l'ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, e non è, come tale, tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.


Successioni – Pretermissione del legittimario – Azione di simulazione - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie; Rif. Leg. Artt. 457 e 487 c.c.



editor: Ferrandi Francesca