Necessaria la partecipazione del P.M. nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 7991
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Giurisprudenza
| Legittimità
| Divorzio
| Processo civile
| Riconoscimento delle sentenze straniere
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Nella nuova disciplina del riconoscimento delle sentenze straniere, oggetto dell'accertamento demandato al giudice italiano non è il rapporto giuridico sostanziale definito all'estero, ma l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento, con la conseguenza che alla relativa sentenza va riconosciuta natura meramente dichiarativa, e non di accertamento costitutivo.
L'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.
I profili pubblicistici e l'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile. Va pertanto riconosciuta la qualità di litisconsorte necessario del procuratore generale della corte di appello nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di sentenze straniere in materia matrimoniale.
Delibazione sentenze straniere – Partecipazione del P.M. alle cause matrimoniali – Rif. Leg. artt. 70, comma 1, n. 2, 72, e 331 cod. proc. civ.; artt. 16, 64 e 65 della Legge 31 maggio 1995 n. 218.
editor: Cianciolo Valeria
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