La notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado - Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. 19 aprile 2024 n. 10677
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In tema di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2-bis e 5, del Dlgs n. 82/2005, ha l’obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dall’articolo 16-sexies del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221/2012 (come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014), la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal REGINDE (nel quale quell’indirizzo risulta inserito dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo.
Pertanto, è nulla la notificazione effettuata presso altro indirizzo PEC o presso altro domicilio.
Processo civile - Notificazioni – Difensori – Domicilio digitale – Notificazione atto di appello – Indirizzo PEC non risultante dal REGINDE – Nullità – Rif. Leg. articoli 160 e 291 cod. proc. civ.; art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53; art. 16-sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
editor: Cianciolo Valeria
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