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Ordinanza di inammissibilità dell’appello non impugnabile se conferma le statuizioni di primo grado - Cass. Civ., Sez. III, ord. 22 aprile 2024, n. 10806

Lunedì, 29 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10806 – Pres. Travaglino, Cons. Rel. Iannello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex articolo 348-bis cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una “ratio decidendi” autonoma e diversa né sostanziale né processuale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente, non avendo il gravame ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’articolo 348-bis, primo comma, e 348-ter, primo comma, cod. proc. civ..

Processo civile - Ordinanza di inammissibilità dell’appello – Ricorso in Cassazione – Non ammissibilità – Rif. Leg. artt. 348-bis, 348-ter e 360 cod. proc. civ.

autore: Cianciolo Valeria