La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, Decreto 22 marzo 2024
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Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare va attribuito tenendo conto dell’esclusivo interesse dei figli per garantire loro, nel delicato momento di disgregazione della famiglia, il mantenimento dell’habitat sociale preesistente alla crisi. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è pertanto subordinato alla presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti che non abbiano la possibilità di reperire altrove altra abitazione o nei confronti dei quali sussista una peculiare esigenza a mantenere il contesto sociale ed abitativo nel quale sono inseriti.
Rif. Leg. Artt. 337 ter, 337 quater, 337 sexies, c.c.
Affidamento condiviso – Assegnazione casa familiare – Provvedimenti riguardo ai figli – Frequentazione padre – figli – monitoraggio servizi
Nonostante le deduzioni della ricorrente in termini di violenza e di uso di stupefacenti, il Tribunale di Genova, in forza di una lettura atomistica dalle Relazioni dei Servizi Sociali, che pure evidenziavano criticità nel rapporto del figlio minore con il padre, dispone l’affido condiviso con collocazione dei minori nella casa ex familiare, di proprietà paterna, che per questo rimane assegnata alla madre che potrà continuare ad abitarvi sino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli.
In considerazione della situazione abitativa del resistente che, impegnato in una occupazione fuori regione, nei fine settimana fa ancora rientro nella casa familiare in attesa di trasferimento in un immobile in fase di ristrutturazione, il Collegio ritiene di non poter disporre alcun regime di frequentazione padre-figli fino a quando il padre non abbia trovato un alloggio per sé.
Ai Servizi Sociali rimane un generico incarico di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare e nell’intervento educativo già avviato.
Ritenuto che la messa a disposizione della casa ex familiare di proprietà paterna costituisca di per sé un contributo al mantenimento dei figli, in ragione dell’attività lavorativa svolta dalla madre, che, peraltro, percepisce per intero l’assegno unico, tenuto conto dell’età dei minori e dei tempi di frequentazione con entrambi i genitori, il Tribunale ritiene congruo confermare la somma concordata dalle parti quale contributo a carico del padre al mantenimento dei figli, oltre alla metà delle spese straordinarie.
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*massima a cura dell’avv. Sara Fiasco
editor: Fossati Cesare
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