Sul licenziamento del lavoratore disabile per superamento dell'ordinario periodo di comporto - Cass. Civ., Sez. Lav., Sent., 02 maggio 2024, n. 11731
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I principi di attenuazione dell'onere probatorio operano anche nell'ipotesi di discriminazione indiretta, realizzata mediante licenziamento per superamento dell'ordinario periodo di comporto nei confronti del lavoratore disabile e valgono anche in riferimento alla consapevolezza del datore di lavoro del c.d. handicap di salute del proprio dipendente, nel senso dell'onere del primo, una volta che sia edotto della condizione effettiva di handicap del secondo, di attivarsi per approfondire le ragioni delle assenze per malattia eventualmente dipendenti dall'handicap noto, così da superare quell'incertezza su di sé negativamente ridondante, in quanto tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione, una volta dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere.
Diritti della persona – Disabilità – Discriminazione indiretta - Rapporto di lavoro subordinato; Rif. Leg. Artt. 1 e 2 Direttiva 2000/78/CE, 1, 2 e 3, comma 3bis D.Lgs. 216/2003, 7 D.Lgs. 119/2011, 1218 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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