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No all’annotazione delle due madri nell’atto di nascita del minore concepito mediante il ricorso a tecniche di PMA. Corte d'Appello di Milano, Decr. 23 gennaio 2024

Corte d'Appello Milano, Est. Laurenzi, decreto 23.01.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'istituto dell'adozione in casi particolari fornisce adeguata tutela al minore nato col ricorso a tecniche procreative di laboratorio per scelta di una coppia omosessuale; esso, infatti, pur non attribuendo al bambino lo status di figlio sin dal momento della nascita - bensì dall'avvenuta adozione - e pur richiedendo comunque il consenso del genitore biologico, appare tuttavia rispondente alla realtà effettuale e scientifica e, senza operare alcuna fictio, rende coerente il vissuto reale con la forma giuridica che la descrive.

 

Rif. Leg. Artt. 8 e 9 Legge n. 40/2004; Artt. 250, 254, 263 c.c.; Art. 95 D.P.R. n. 396/2000; Art. 8 CEDU; Art. 33 Legge n. 218/1995

 

Riconoscimento del figlio nato mediante ricorso a PMA – Genitore biologico e genitore di intenzione – Best interest of the child

La Corte d’Appello di Milano accoglie il reclamo promosso dalla Procura della Repubblica avverso il Decreto del Tribunale di Milano che dichiarava inammissibile il ricorso del PM ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 396/2000 per l'annullamento dell'atto di riconoscimento da parte della madre c.d. di intenzione di una minore nata mediante il ricorso a tecniche di PMA per scelta di una coppia omosessuale.

Preliminarmente si precisa che, nel caso in esame, l'azione proposta riguarda una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, e quella annotata nel registro degli atti di nascita, ovvero la sostituzione del nome del padre del bambino con attribuzione del rapporto di filiazione a due madri.

Peraltro, pur essendo la minore stata concepita in Spagna, la questione non attiene al riconoscimento formale nel territorio della Repubblica Italiana di uno status derivante da un atto formato e registrato all'estero, bensì alla formazione in Italia dell'atto di nascita, riconoscimento e attribuzione del rapporto di filiazione, e la fattispecie risulta interamente regolata dalla normativa italiana ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 218/1995.

La Corte, nell'affermare la necessità di tutela del rapporto di filiazione concretamente instaurato, a prescindere dall'orientamento sessuale dei genitori, ritiene maggiormente rispondente al preminente interesse del minore l'acquisizione dello status filiationis a mezzo di procedura di adozione speciale, ai sensi dell'art. 44 lett. d) Legge n. 184/1983, piuttosto che in forza di automatismi ai quali sfugge ogni valutazione concreta circa l'idoneità genitoriale ed affettiva e la conseguente corrispondenza del rapporto instaurato con il genitore d'intenzione al preminente interesse del minore (Cfr. Corte d'Appello di Milano, decreto del 27.11.2020).

Il riconoscimento delle esigenze di tutela della salute fisica del figlio della coppia omosessuale che abbia utilizzato per il concepimento gameti provenienti da un terzo donatore, nonché della sua salute psicologica, e più in generale del benessere del figlio, viene demandato ad un percorso legislativo aperto al confronto dei legittimi portatori di tali diritti e interessi.

autore: Fossati Cesare