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La madre può testimoniare nel risarcimento del danno non patrimoniale promosso dal figlio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2024 n. 3361

Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2024 n. 3361 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale, promosso dal figlio contro il padre, per la dolosa violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, la madre può testimoniare.
L’incapacità a deporre prevista dall’articolo 246 del Codice di procedura civile si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo.

 
Processo civile - Privazione genitoriale - Risarcimento del danno - Danno endofamiliare non patrimoniale da abbandono - Capacità testimoniale della madre - Rif. Leg. artt. 147, 315 bis, 316 bis, 2043 - 2059 cod. civ.; artt. 115, 116, 246, 247, 348-bis e 348-ter c.p.c.

 

autore: Cianciolo Valeria