Nei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio ed è pertanto rilevante la situazione economico patrimoniale degli ex coniugi valutata sulla base delle eventuali circostanze sopravvenute.
Divorzio - Comparazione tra i redditi dei due ex coniugi – Rif. Leg. art. 4 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 91 e 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria