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Riguardo ad un’azione trasmissibile con l’eredità il successore assume la stessa posizione del suo dante causa - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 febbraio 2024, n. 3768

Venerdì, 16 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione | Successioni
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 febbraio 2024, n. 3768; Pres. Genovese, Rel. Cons. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'erede, successore nella situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo che lo legittima ad impugnare, per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, tanto che, se a costui sia rimasto precluso l'esercizio delle azioni trasmissibili con l'eredità, la medesima preclusione vale anche per il successore. Il successore, a titolo universale, non può, pertanto, essere considerato terzo poiché è l'effettivo titolare del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, come conformata da quest'ultimo, e venendo a profittare di tutti i diritti, le azioni e le facoltà inerenti al titolo.


Successioni – Posizione dell’erede – Successione nella situazione giuridica del defunto – Legittimazione ad impugnare - Adozione; Rif. Leg. Artt. 297-298 c.c. e 404 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca