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La mancata citazione nel giudizio ex artt. 330 - 333 c.c. del padre della minore comporta la nullità del provvedimento, con remissione al primo giudice. Corte d'Appello di Milano, Decreto 6 febbraio 2024

Sabato, 10 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito
Corte Appello Milano, Est. Pizzi, decreto 6.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La mancata citazione nel procedimento de potestate del padre della minore, quale indicato in atto di nascita, essendo questi parte necessaria e legittimata a partecipare e a contraddire, costituisce una violazione che non attiene alla mera “vocatio in ius”, bensì alla “editio ationis”, afferendo ad un difetto radicale tale di incidere sull'esistenza stessa del rapporto processuale, che risulta per tal motivo viziato. Non ricorre quindi una ipotesi di difetto del contraddittorio per mera violazione dei termini a comparire sanabile in appello, bensì una fattispecie che ex art 354 c.p.c. giustifica la remissione al primo giudice.

 

Conf. Cass. Sez. U. n. 2258 del 26.01.2022; Cass. Sez. II, n. 1441 deò 18.01.2022

 

Rif. Leg. Artt. 78, 354, 473bis.8 c.p.c.; Artt. 250, 330, 333 c.c.; Art. 5bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

 

Affidamento del minore all'Ente - Limitazione della responsabilità genitoriale - Collocazione del minore - Contraddittorio processuale - Riconoscimento di paternità naturale - Nomina del Curatore Speciale del minore

 

La Corte d'Appello di Milano, nella fattispecie, dichiara la nullità del decreto impugnato stante l’insanabile difetto di costituzione del contraddittorio (ferma la vigenza del decreto provvisorio)  con conseguente  rimessione degli atti al primo giudice, non senza avere prima rilevato il vizio del contraddittorio svoltosi in primo grado anche in forza dell'assenza del Curatore Speciale, l’unico legittimato, qualora il padre non intendesse procedere al disconoscimento di paternità, a svolgere poteri di iniziativa a tutela della minore ex art 244, sesto comma, c.c. (Cfr. Cass. n. 28546/2023), in quanto figlia naturale di altra persona.

La Corte ricorda che, per costante e recente giurisprudenza nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti de potestate limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, primo e quarto commi, c.c., provveda a nominare al minore, ex art. 78 c.p.c., un Curatore Speciale, al fine di consentire la rappresentanza degli interessi del minore in giudizio a fronte del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, ove non sia stato nominato, ex art. 78 c.p.c., un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario (Cfr. Cass. n. 12802/2022).

editor: Fossati Cesare