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PMA. L'estensione di un diritto costituzionalmente garantito non è identica per il soggetto in stato di libertà ed il soggetto in stato di detenzione - Cass. Pen., Sez. II, Sent., 06 febbraio 2024, n. 5182

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 06 febbraio 2024, n. 5182; Pres. Verga, Rel. Cons. Sgadari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le norme che regolano il regime della custodia cautelare in carcere, non apprestano diretta tutela al diritto alla procreazione, limitandosi a stabilire che non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere se la persona è affetta (in disparte il rilievo dell'AIDS o di altre malattie che provocano deficienza immunitaria) da malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (art. 275, comma 4-bis c.p.p.).
Ne consegue, quindi, che la volontà di accedere alla procreazione medicalmente assistita non rientra nel concetto di malattia (men che mai particolarmente grave), come non vi rientra il fatto che l’istante non possa avere figli per le vie naturali.

 

Diritti della persona – Procreazione medicalmente assistita – Richiesta da parte di persona detenuta - Misure cautelari personali; Rif. Leg. Art. 275, comma 4-bis c.p.p.

editor: Ferrandi Francesca