Una lavoratrice incinta deve beneficiare di un termine ragionevole per poter contestare in giudizio il suo licenziamento - CGUE, Sez. VII, Sent., 27 giugno 2024, C-284/23
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Gli articoli 10 e 12 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale una lavoratrice gestante che sia venuta a conoscenza della sua gravidanza solo dopo la scadenza del termine previsto per proporre ricorso contro il suo licenziamento è tenuta, per poter proporre un tale ricorso, a presentare una domanda di ammissione di ricorso tardivo entro un termine di due settimane, allorché le modalità procedurali che accompagnano detta domanda di ammissione, comportando inconvenienti tali da rendere eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti che le lavoratrici gestanti traggono dall’articolo 10 della direttiva, non rispettano i requisiti posti dal principio di effettività.
Diritti della persona – Lavoratrice incinta – Gravidanza – Licenziamento; Rif. Leg. Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992
Diritti della persona – Lavoratrice incinta – Gravidanza – Licenziamento; Rif. Leg. Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992
editor: Ferrandi Francesca
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