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Suicidio assistito. La Consulta conferma quanto espresso nel 2019 - Corte Costituzionale, sent. 18 luglio 2024 n. 135

Giovedì, 18 Luglio 2024
Giurisprudenza | Diritti della persona | Legittimità
Corte Costituzionale, sentenza 18 luglio 2024 n. 135 - Pres. Barbera, Redattori Modugno - Viganò per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019, compresa la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, il cui significato deve però essere correttamente interpretato in conformità alla ratio sottostante a quella sentenza. Tutti questi requisiti - (a) irreversibilità della patologia, (b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, (c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, (d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 depositata oggi, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze.

E' possibile leggere l'ordinanza del GIP di Firenze che nel gennaio 2024 aveva rimesso la questione alla Consulta, al seguente link:

Fine vita – Suicidio assistito - Autodeterminazione - Irragionevole disparità di trattamento tra situazioni concrete sostanzialmente identiche - Ingiustificata lesione dei diritti fondamentali dei pazienti irreversibili e sofferenti, in particolare della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze - Contrasto con il principio di dignità - Contrasto con i diritti sovranazionali fondamentali della persona - Rif. Leg. art. 580 cod. pen.; artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Costituzione; artt. 8 e 14 CEDU

editor: Cianciolo Valeria