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Inammissibile la questione di legittimità dell'affidamento ai servizi sollevata in via subordinata. Corte d'Appello di Milano, sent. 29 gennaio 2024

Sabato, 3 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Consulenza tecnica | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Pizzi, sentenza 29.01.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Corte d'Appello di Milano, sentenza 29.01.24 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In difetto del requisito della rilevanza richiesto dall'art. 23 della Legge 87/1953, ed essendo genericamente prospettata in via incidentale e subordinata, in carenza di specificità della norma impugnata e peraltro in riferimento a giurisprudenza sovranazionale piuttosto che a norme rilevanti nell'ambito del diritto interno, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'affidamento della minore ai Servizi Sociali, con conseguenti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, risultando, la predetta questione, diretta, piuttosto, ad eludere, se mai ammessa, la trattazione di domande o motivi aventi priorità logica in un procedimento nell'interesse di minore.   

Questione di legittimità costituzionale – Affidamento del minore  all'ente e limitazioni della responsabilità genitoriale - Curatore speciale del minore - Ascolto del minore - Conflittualità tra i genitori - Contributo al mantenimento del minore - Chiarezza e sinteticità degli atti

Rif. Leg.: Artt. 333, 337ter c.c.; Artt. 121, 473bis.4 e 473bis.8 c.p.c., Art. 46 disp.att.c.p.c.; Art. 5 bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

La Corte d'Appello di Milano, dopo avere ritenuto infondati i motivi diretti a censurare la decisione del primo giudice di respingere le istanze istruttorie, conferma la piena compatibilità della disciplina interna in tema di affido del minore a terzi con i principi CEDU, richiamando la giurisprudenza sovranazionale e nazionale sul punto e in particolare le più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di affidamento ai Servizi Sociali e limitazioni della responsabilità genitoriale.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 bis della Legge 184/1983 e alla giurisprudenza relativa al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, al Servizio Sociale vengono assegnati incarichi precisi e dettagliati in supporto della minore e del nucleo familiare, accompagnati da prescrizioni ai genitori affinché si impegnino a collaborare agli interventi e al progetto di cura della figlia e in un percorso di sostegno alla genitorialità.

Confermate le misure già disposte a tutela della minore in un contesto di elevata conflittualità tra i genitori, rigettata anche la censura alla decisione del primo giudice di respingere la domanda diretta ad ottenere una maggiorazione del contributo a carico del padre, la Corte d'Appello, ravvisato il mancato rispetto delle tecniche redazionali di cui all'art 46 disp.att. c.p.c. in relazione al novellato art. 121 c.p.c., condanna parte reclamante al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, nonchè del curatore speciale della minore.

autore: Fossati Cesare