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A fronte del divieto di surrogazione di maternità, il rimedio è l’adozione in casi particolari. Corte d'Appello di Milano, sent. 10 gennaio 2024

Sabato, 20 Gennaio 2024
Giurisprudenza | Procreazione assistita | Adozione | Merito
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri. sent. 10.01.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premesso che l’interesse del minore nato da maternità surrogata alla costituzione del rapporto di genitorialità nei confronti della madre intenzionale (già affermato il rapporto di genitorialità nei confronti del padre per effetto del vincolo di consanguineità biologica) può trovare legittimamente tutela tramite l’adozione in casi particolari, a maggior ragione dopo l’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 79 del 2022 che ha esteso la portata del vincolo adottivo ai parenti dell’adottante, non essendo il predetto minore figlio della madre di intenzione, la trascrizione dell'atto di nascita estera difetta di veridicità nella parte in cui attribuisce la maternità alla madre intenzionale, dovendo l'atto di nascita contenere l'attribuzione della sola paternità biologica.

 

Filiazione mediante maternità surrogata – Trascrizione dell'atto di nascita estero - Impugnazione del riconoscimento – Decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di intenzione

Rif. Leg.: Artt. 252, 330 e ss. c.c.; Art. 12 Legge 19 febbraio 2004, n. 40; Artt. 44 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184

La Corte d'Appello di Milano, con una articolata sentenza che ci riporta alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale elaborata dall'entrata in vigore della Legge 40/2004 ad oggi, riforma integralmente la sentenza di primo grado la quale, nell'ottica di garantire l’interesse di due gemelle eterozigoti nate da maternità surrogata alla continuità affettiva con la madre intenzionale e all’identità personale, nonché a mantenere piene relazioni genitoriali con le persone che le hanno allevate e che riconoscono come genitori, rigettava la domanda del Curatore Speciale volta a rimuovere lo status acquisito dalle precitate minori per effetto della trascrizione in Italia dell'atto di nascita estero, in quanto difforme dal vero.

La Corte meneghina ritiene che l’interesse del minore a che, in capo ai soggetti che lo hanno desiderato e si stanno prendendo cura di lui, venga costituito quel fascio di doveri funzionali alla soddisfazione delle sue esigenze di crescita e di sviluppo, tali da consentire a quei soggetti di esercitare la responsabilità genitoriale, ben si possa realizzare attraverso l’adozione in casi particolari, piuttosto che per il tramite di un adempimento, quale la trascrizione, che, per le ragioni individuate dalla giurisprudenza nazionale e internazionale (vd. Corte EDU), pare in contrasto con i principi cardine della nostra Repubblica.

L’adozione in casi particolari si prospetta quale soluzione soddisfacente, atteso che i controlli da effettuarsi da parte del Tribunale per i minorenni (cfr. art. 57, terzo comma, L. 184/1983) valgono a far sì che l’interesse del minore alla costituzione di un rapporto affettivo con il genitore intenzionale venga massimamente garantito (artt. 52-53 L. 184/1983).

editor: Fossati Cesare