inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

I colloqui congiunti e l’affido ai servizi eludono il rischio vittimizzazione e la necessità del curatore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 aprile 2024, n. 11631, Rel. Dott.ssa Reggiani

Si ringrazia l'avv. Valentina Lo Bartolo, associata Ondif sez. bolognese

Cass. civ. sez. I, Est. Reggiani, ord. 30.04.24 n.11631 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’accertamento dell’addebito non è escluso dall’esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l’addebito della separazione.

Nei procedimenti nei quali si discute dell'intervento dei servizi sociali nell’assunzione delle decisioni sull’affidamento dei figli minori si distingue l'ipotesi in cui a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della medesima responsabilità genitoriale, la quale necessita della nomina di un curatore speciale, che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.

Al giudice il compito di interpretare la norma interna in conformità alle disposizioni internazionali e ove dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità.

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti”, ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica, il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l’esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Separazione con addebito – violenze – responsabilità genitoriale – provvedimenti convenienti - affido ai servizi – curatore speciale – colloqui congiunti - rischio vittimizzazione secondaria  

Rif. Leg. art. 333 c.c. - art.5 bis l. n. 184 del 1983 – art. 78 III e IV co cpc – 473-bis.8 cpc – art. 117 I co Cost. - art. 3 Convenzione di Istanbul del 11.05.11 ratificata con l. n. 77/2013

editor: Fossati Cesare