Rimborso spese accessorie per la prole. Nullo il decreto ingiuntivo senza la prova della costituzione in mora del convenuto - Giudice di Pace di Verona, sent. 12 dicembre 2023 n. 1942
Si ringrazia l'Avvocata Barbara Lanza del Foro di Verona e Responsabile Regionale Ondif Veneto, per la segnalazione del provvedimento
Venerdì, 12 Gennaio 2024
Giurisprudenza
| Mantenimento dei figli
| Mantenimento
| Merito
Sezione Ondif di Verona
E’ nullo il decreto ingiuntivo, richiesto per ottenere il rimborso di spese accessorie sostenute per la prole, se non viene data la prova della rituale costituzione in mora del convenuto ex art. 1219 c.c.. Il Giudice di Pace ha ritenuto infatti che non fosse stata data la prova di questo requisito ritenuto fondamentale cui è sottoposto ai sensi del Protocollo Famiglia la rimborsabilità delle spese accessorie sostenute dall' ex coniuge (normalmente adottato avanti il Tribunale di Verona e a cui può attribuirsi carattere normativo seppur a fonte consuetudinaria e recepito nella stessa giurisprudenza del Tribunale).
L’eccezione ritenuta di carattere decisivo e assorbente è stata considerata tale da inficiare di nullità il decreto ingiuntivo opposto e da rendere superfluo l'esame del merito.
Massima a cura dell’Avv. Barbara Lanza
Mantenimento – Spese accessorie - Rimborso spese – Rif. Leg. art. 1219 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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