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Addebito della separazione per violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n. 35296

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2023 n. 35296 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale.
A questo principio si è richiamata la Corte di merito, rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel 2016 la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale.
 
Addebito della separazione – Violazione degli obblighi di coabitazione e di fedeltà – Rif. Leg. artt. 146, 151 e 2729 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria