Minori. L’accettazione beneficiata è fattispecie complessa? La risposta alle Sezioni Unite - Cass. Civ., Sez. II, ord. interl. 13 dicembre 2023 n. 34852
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Disposta la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni:
a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
b) se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.
Successione – Accettazione con beneficio di inventario - Minore – Redazione dell'inventario - Rif. Leg. artt. 471, 484 e 489 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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