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La disparità reddituale originata dalle scelte endofamiliari giustifica l'assegno divorzile. Tribunale di Udine, Ordinanza del 19 luglio 2023

Giovedì, 7 Dicembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Udine
Trib. Udine, Est. Corder, Ord. 19.07.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nonostante il coniuge richiedente abbia visto raddoppiare il proprio reddito da lavoro rispetto alla separazione, va riconosciuto l'assegno divorzile in suo favore qualora la differenza reddituale tra le parti sia ancora rilevante e trovi origine nelle scelte endofamiliari assunte in costanza di convivenza, in considerazione delle quali il coniuge economicamente debole  si sia dedicato prevalentemente alla famiglia così sacrificando il lavoro con riflessi negativi anche sul futuro trattamento pensionistico.

 

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii; Artt. 337 ter e 337 septies c.c.

 

Funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio - Contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti

 

Il Presidente del Tribunale di Udine, nell'ordinanza presidenziale de qua, in rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali che attribuiscono all'assegno divorzile una funzione assistenziale, ma al contempo perequativa e compensativa, ravvisa così i presupposti per il riconoscimento del contributo in favore della convenuta, titolare di una patrimonio mobiliare e immobiliare significativamente inferiore rispetto a quello dell'ex coniuge e, peraltro, priva di prospettive di lavoro più remunerative, in ragione dell'età e delle esperienze professionali maturate.  

Nel medesimo contesto, il Presidente dispone a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente e il versamento del settanta% delle spese straordinarie in favore della predetta e dell'altra figlia maggiorenne, economicamente indipendente, ma oberata di spese extra.

autore: Fossati Cesare