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La sospensione della responsabilità genitoriale è compatibile solo con un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore. Cassazione, Sez. I Civ., Ord. 23 novembre 2023, n. 32537

Mercoledì, 29 Novembre 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Legittimità
Corte di Cassazione, Sez. I, Est. Iofrida, Ord. 23.11.23 n.32537 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", non occorre che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Ciò rende contraddittoria la motivazione del provvedimento che conferma la limitazione della responsabilità genitoriale, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli.

 

Rif. Leg.  Art. 333 c.c.; Art. 5 bis Legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm.ii.

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Nell'ordinanza de qua la Corte di Cassazione chiarisce la portata del provvedimento di affidamento del minore ai Servizi Sociali e definisce il principio della sospensione della responsabilità genitoriale.

Quanto al primo aspetto, preliminarmente, viene richiamata l'ordinanza n. 32290/2023 della medesima Corte, nella quale si sono individuate le due categorie di interventi a tutela del minore nelle ipotesi in cui i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, ovvero interventi di sostegno e supporto alla famiglia e interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale.

Anche nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 5 bis Legge n.184/1983, si deve pertanto distinguere l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, non potendosi escludere che si possano adottare altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale.

Tali ultimi provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente, ma anche lessicalmente, dai provvedimenti di affidamento ai servizi, i soli fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale.

Spiegato il principio sotteso ai provvedimenti ex art. 333 c.c., preso atto del superamento delle criticità emerse nel nucleo familiare, il Collegio ritiene di accogliere il secondo e il terzo motivo di censura avverso il Decreto della Corte d'Appello impugnato, sul presupposto che, nella fattispecie, il venire meno della misura di affidamento ai Servizi Sociali non comporterebbe l'interruzione delle attività di affiancamento e sostegno o dei percorsi di supporto psicoterapeutico su base individuale e familiare già avviati.

editor: Fossati Cesare