Piena ripetibilità delle prestazioni economiche se insussistenti ab origine i presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile - Cass. civ, sez. I, ord. 14 novembre 2023 n. 31635
Nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio (all'interno della sentenza di primo o secondo grado) l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorchè riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti.
Nel caso di specie, la stessa Corte d'appello aveva registrato che il primo giudice aveva rilevato che la moglie non aveva fornito prova sufficiente della esistenza dei presupposti richiesti per avere diritto all'assegno in questione.
Il riconoscimento dell'originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento già riconosciuto in sede presidenziale determinava, quindi, la piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave.
L’ordinanza in esame riprende i principi esposti in Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 8 novembre 2022, n. 32914 rinvenibile al seguente link:
Separazione e divorzio – Mantenimento - Diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate - Difetto dello stato di bisogno – Rif. Leg. artt. 156 e 2033 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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