Quando può essere escluso l’ascolto diretto del minore da parte del consulente? - Tribunale di Verona, Sent., 30 ottobre 2023, n. 2047
Si ringrazia l'Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
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Nel corso di un procedimento per divorzio, ammessa una CTU, è stata proposta un’eccezione di nullità in quanto il consulente non aveva attivato l’ausiliario per l’ascolto del minore. Il tribunale scaligero, ha respinto l’eccezione di nullità di proposta ritenendo che il CTU avesse esaminato le relazioni del Servizio Sociale del Comune di Verona, del Servizio Infanzia, Adolescenza e Famiglia, e del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile che, nel tempo, avevano monitorato lo sviluppo del rapporto padre/figlio e lo stato psico-evolutivo del minore (a cui sono stati somministrati dei test carta/matita: disegno spontaneo, disegno della persona, disegno dell'albero e del fondo del mare e il test Blacky Pictures). Pertanto, si è ritenuta legittimo escludere l’ascolto diretto da parte del consulente che, nell'ambito delle proprie competenze aveva effettuato un colloquio congiunto con i genitori, un colloquio con i nonni paterni e un approfondimento diagnostico sul padre tramite la somministrazione di due test fra loro complementari, oltre all'osservazione delle interazioni del gruppo familiare tramite lo strumento del Disegno Congiunto della Famiglia.
Divorzio – Cessazione effetti civili – Affidamento dei figli – Ascolto del minore; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970
autore: Ferrandi Francesca
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