inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Applicabile la legge sul divorzio albanese, con dichiarazione di colpa a carico del coniuge violento. Tribunale di Genova, 13 novembre 2023

Mercoledì, 15 Novembre 2023
Giurisprudenza | Divorzio | Diritto internazionale | Competenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Genova, Sez. IV, Est. Ardoino, sentenza 20.10.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È applicabile la legge albanese comune ai coniugi ai fini del divorzio, ai sensi della quale deve dichiararsi la applicabilità al divorzio dell’art. 132 del Codice della Famiglia Albanese che prevede la dichiarazione di assegnazione di colpa quando la fine dell’unione è avvenuta a causa di condotte maltrattanti, ingiurie gravi o ripetute violazioni degli obblighi coniugali.

 

Divorzio – legge applicabile – giurisdizione e competenza - affidamento super esclusivo  dei figli  

Rif. Leg. Art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010; Art. 31 Legge 218/1995; Art. 1 Regolamento UE 2201/2003; Artt. 132 e 133 Codice della Famiglia Albanese; artt. 337 ter, 337 quater, 337 sexies cc; Art. 8, comma 7, Legge 898/1970 e ss.mm.ii.

 

Nella fattispecie, il Tribunale di Genova, dichiarata preliminarmente la propria giurisdizione e competenza ai sensi dell’art. 1 Reg. 2201/2003, richiamata la sentenza parziale pubblicata in data 28 gennaio 2022 con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti, ritiene di dover accogliere la domanda svolta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 132 del Codice della Famiglia Albanese, da considerarsi come domanda di addebito e perciò non contraria ai principi di ordine pubblico del sistema giuridico italiano.

Tenuto conto dello stato di detenzione del padre e della conflittualità tra le parti, il Collegio ritiene di dover disporre l’affido “super esclusivo” in favore della madre, al fine di garantirle la possibilità di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli senza dover interpellare il padre.

Quanto al regime di visita, considerato quanto relazionato dai Servizi Sociali e sentita la volontà dei minori, fortemente provati dalla vicenda familiare, il Tribunale ritiene di non dover assumere alcun provvedimento, fermo restando la previsione che ogni auspicabile incontro padre - figli debba essere previamente concordato con la madre affidataria esclusiva e con i Servizi Sociali, incaricati di continuare il monitoraggio e di vigilare sulla esistenza di rapporti almeno telefonici con il padre, per poi riferire al Giudice Tutelare. 

Il contributo economico a carico del padre in favore dei figli viene quantificato in base all’attuale condizione di detenzione del genitore, all'attività lavorativa pregressa e alla probabilità che in carcere venga svolto un lavoro. Le medesime circostanze inducono il Tribunale a disporre, in accoglimento della domanda di parte ricorrente di applicazione dell’art. 8, comma 7, Legge 898/1970, il sequestro di tutti i beni mobili e immobili del resistente fino alla concorrenza della metà, per il soddisfacimento dell’assegno di mantenimento per i figli.

Richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e in particolare, da ultimo, la dirimente pronuncia delle Sezioni Unite del 11 luglio 2018 n. 18287 e, con essa, la natura assistenziale, compensativa-perequativa, e risarcitoria dell’assegno divorzile, nonché il principio dell’autodeterminazione e dell’auto-responsabilità dei coniugi, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti di cui all’art. 5, comma 6, della Legge 898/1970 per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della ricorrente, la cui domanda, sul punto, non trova accoglimento.

autore: Fossati Cesare