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Ordine di rimpatrio e sanzioni per ogni giorno di inottemperanza. Tribunale di Genova, 18 settembre 2023

Lunedì, 23 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Diritto internazionale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Genova
Trib. Genova, Est. Corvacchiola, sentenza 18.09.23 Trib. Genova, Est. Corvacchiola, sentenza 18.09.23

Va disposto l'affido esclusivo ad un solo genitore qualora l’affido all’altro genitore sia contrario all’interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest’ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l’educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive (come ad esempio il trasferimento altrove di uno dei genitori), il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.

Così, nel caso in cui la madre, con il suo comportamento, si sia dimostrata non pienamente consapevole del proprio ruolo genitoriale e delle esigenze di vita del figlio, per averlo sradicato del tutto ingiustificatamente dal proprio contesto di vita ed avergli impedito di godere di una piena bigenitorialità, alienando completamente e senza motivo la figura genitoriale paterna, va disposto l’affidamento del minore in via esclusiva al padre con collocazione presso il medesimo, il quale potrà assumere altresì ogni decisione di maggiore importanza, senza necessità del preventivo consenso della madre ai sensi dell’art. 337 quater c.c. 

Riconoscimento dei provvedimenti stranieri - Contrarietà all'ordine pubblico - Affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. - Valutazione delle capacità genitoriali ai fini del regime di visita - Provvedimenti ex art. 337 ter c.c. 

Rif. Leg.: Artt. 337 ter, 337 quater c.c.; Art. 65 Legge n. 218/1995; Artt. 1 e 2 Convenzione dell'Aja 1 giugno 1970

 

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Su Ricorso promosso per la separazione giudiziale di due coniugi, entrambi  egiziani, che dopo avere contratto matrimonio in Egitto secondo la legge musulmana, erano pervenuti al divorzio in base alla legge islamica, il Tribunale di Genova, in via preliminare, rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dal convenuto, richiamando il limite della non contrarietà all’ordine pubblico per il riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 65 Legge n. 218/1995, dell'atto di scioglimento del vincolo coniugale ottenuto unilateralmente dal marito dinanzi al notaio senza il necessario contraddittorio della moglie, come previsto dal diritto musulmano.

A diverse conclusioni invece si deve pervenire con riferimento alla validità in Italia del matrimonio contratto secondo la legge islamica, non ravvisandosi in esso alcuna contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico, dal momento che la formazione del vincolo coniugale si fonda sulla libera espressione di volontà delle parti di unirsi in matrimonio.

Disposto l'affidamento del figlio minore al padre in via esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il Giudicante conferma e reitera l'ordine di rimpatrio del minore in Italia, dove lo stesso è vissuto e dove gli è consentito di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Assegnata la casa coniugale al padre, in virtù di quanto supra, per il regime di visita il Tribunale rimanda all'esito di una approfondita valutazione delle capacità genitoriali della madre da svolgersi presso i competenti Servizi Sociali.

Il contributo al mantenimento del minore da parte dei genitori viene determinato in base alla natura prevalentemente equitativa della sua quantificazione e assumendo come parametro di valutazione quello della "adeguatezza", in relazione al quale tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere, in ragione della sua età, del suo tenore di vita in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore; e ciò in applicazione dei principi generali di cui all’art. 337, quarto comma, c.c.

editor: Fossati Cesare