Una salomonica co-amministrazione di sostegno in sede di reclamo. Tribunale di Genova, 21 luglio 2023
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Laddove l’amministratore di sostegno abbia dimostrato una gestione non del tutto trasparente del patrimonio della beneficiaria e pur tuttavia nessun rilievo possa essergli mosso quanto alla cura della persona, in sede di reclamo collegiale può disporsi per la scissione dei compiti e l’amministratore di sostegno già revocato dal Giudice Tutelare può essere reintegrato limitatamente ai compiti di cura della persona, al solo fine di garantire una continuità di tutela degli aspetti relativi alla salute ed all’assistenza, dei quali continuerà ad occuparsi, previa concertazione delle relative spese con il nuovo co-amministratore di sostegno nominato. (CF)
Amministrazione di sostegno – revoca dell’amministratore – reclamo – suddivisione dei compiti – co-amministrazione di sostegno
Rif. Leg.: art. 473-bis.58 c.p.c.
- §§
Si tratta di una delle prime applicazioni dell’innovato reclamo avverso i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno, devoluto dalla riforma Cartabia alla competenza del tribunale in composizione collegiale.
La Corte di Cassazione aveva appena raggiunto una soluzione che metteva a tacere gli opposti indirizzi interpretativi a favore del reclamo sempre e soltanto alla Corte d’Appello (vedi Cass. SSUU. 30 luglio 2021, n. 21985), ma la riforma ha nuovamente sparigliato le carte.
(CF)
editor: Fossati Cesare
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