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No all’interdizione di persona affetta da schizofrenia cronica già sottoposta ad amministrazione di sostengo. Tribunale di Avellino, Sent. 17 giugno 2024, n. 1195

Tribunale di Avellino, sentenza 17.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi devono essere tutelate, di regola, attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorso all’interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire. Quest’ultima misura deve essere disposta quando, all'esito dell'esame dell'interdicendo, risulti che il destinatario sia affetto da un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive che comportino una totale incapacità di provvedere ai propri interessi attinenti a tutti gli aspetti della vita (e non soltanto a quello economico) e, precisamente, nei soli casi di maggiore gravità in cui non è possibile, per l'incidenza della patologia, conservare neanche un'area parziale della capacità d'agire del soggetto; ciò perchè l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minore misura possibile la capacità di agire, con la valorizzazione di un sistema di gestione collaborativa e non sostitutiva.

Rif. Leg. Art. 404 c.p.c.

Amministrazione di sostegno e interdizione: presupposti e criteri di applicazione

Ancora una pronuncia sulla delicata questione dei presupposti applicativi della amministrazione di sostegno e/o della interdizione in relazione ad una persona affetta da grave patologica psichiatrica, e precisamente “schizofrenia di tipo paranoideo subcronico con acerbazioni acute”, già sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Il Tribunale di Avellino, all’esito di un complesso procedimento instaurato per la dichiarazione dello stato di interdizione, valutata la documentazione prodotta in giudizio e le risultanze del procedimento penale a carico della beneficiaria, assolta per difetto di imputabilità, all’esito dell’audizione della interdicenda, presupposto ineludibile per la valutazione del Giudice, ritiene che la parte resistente, certamente bisognosa di assistenza e protezione, non debba essere interdetta in quanto ancora in parziale possesso delle facoltà intellettive, risultando, peraltro, la misura già in atto adeguata alle sue esigenze di protezione e al tipo di attività da compiersi per conto della stessa.

A sostegno della propria decisione il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Cfr. Corte Costituzionale 9.12.2005 n. 440) sul tema, precisando che la differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione non risiede in un elemento quantitativo, e cioè nella maggiore o minore gravità della malattia della persona interessata, ma in un criterio funzionale in base al quale tener conto della natura e del tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé e dell'idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare all'incapace la protezione più adeguata con il suo minore sacrificio (Cfr. Cass. 12.06.2006, n. 13584). 

editor: Fossati Cesare