La corretta instaurazione del contradditorio nella procedura di ADS - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 luglio 2024, n. 19935
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione e l'amministratore di sostegno non può rappresentare il beneficiario nel giudizio di impugnazione in particolare quando si discuta della sua capacità di autodeterminarsi.
Amministrazione di sostegno – Parti della procedura – Instaurazione del contradditorio – Rappresentazione del beneficiario; Rif. Leg. Art. 411 c.c. ss.
editor: Ferrandi Francesca
|
Lunedì, 8 Dicembre 2025
La lucidità e la docilità dell'interdicenda, unitamente alla semplicità delle operazioni economiche ... |
|
Mercoledì, 19 Novembre 2025
La pendenza del procedimento per l’istituzione dell'amministrazione di sostegno non determina la ... |
|
Domenica, 16 Novembre 2025
Ragioni di tutela del beneficiario non consentono di invalidare ex tunc gli ... |
|
Mercoledì, 12 Novembre 2025
Sul reclamo avverso i decreti del Giudice Tutelare in procedimento instaurato anche ... |



