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Il Tribunale incarica i servizi di plurime attività di gestione del caso. Tribunale di Bergamo, 28 settembre 2023

Mercoledì, 4 Ottobre 2023
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Attuazione dei provvedimenti | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bergamo
Tribunale di Bergamo, Est. Marrapodi, Ord. 28.09.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Bergamo 28.09.23 masssima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale di Bergamo, con riferimento alla posizione dei figli minori, disponendo preliminarmente la riunione al proprio fascicolo di quello trasmessogli a seguito di dichiarazione di incompetenza del TM (in virtù del novellato art. 38 disp.att.c.c) emette un’ordinanza di modifica ex art. 473 bis 23 cpc in fattispecie di separazione coniugale con allegazione di violenza (maltrattamenti familiari).

L’ordinanza riveste interesse anche sotto il profilo dei primi riflessi applicativi dell’art. 473 bis 27.

Il Tribunale di Bergamo, avendo disposto l’intervento dei servizi sociali, anzitutto indica in modo specifico l’attività ad essi demandata assegnando loro un termine per il deposito delle relazioni periodiche sull’attività svolta.

In particolare, il TO affida i minori ai SS per una durata determinata (due anni) e precisa quali siano i poteri loro demandati (ovverosia quelli di straordinaria amministrazione) distinguendoli da quelli residuati in capo al genitore collocatario (ovverosia quelli di ordinaria amministrazione) e, opportunamente, esemplifica le fattispecie riferibili all’esercizio degli uni e degli altri poteri.

Il Tribunale di Bergamo, inoltre, espressamente indica al SS che “nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà tener conto delle indicazioni dei genitori e del Curatore Speciale […] nonché delle aspirazioni ed inclinazioni dei bambini”.

Nella fattispecie, al Curatore speciale non viene attribuito alcun potere sostanziale.

Nel rispetto di quanto previsto dalla norma in commento, infine, alle parti viene assegnato un termine per il deposito di memorie riferibili alla relazione periodica sull’attività svolta demandata ai SS.

 

Attività delegata ai Servizi Sociali – Indicazione specifica dell’attività demandata.

Rif. Leg.: artt. 473.bis.23 e 473 bis. 27 cpc

Autore: Avv. Simona Russo

Fonte e ringraziamenti: Tribunale di Bergamo – Dott.ssa Veronica Marrapodi

editor: Fossati Cesare