I padri di due o più figli obbligati ad agire in giudizio per beneficiare di un’integrazione della loro pensione di invalidità hanno diritto a un indennizzo supplementare - CGUE, Sez. II, Sent., 14 settembre 2023, causa C-113/22
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La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 6, dev’essere interpretata nel senso che: quando una domanda volta alla concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, è stata respinta dall’autorità competente in base a una normativa nazionale che limita la concessione di tale integrazione agli affiliati di sesso femminile, laddove tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 79/7 come interpretata dalla Corte in una sentenza pregiudiziale pronunciata prima della decisione di rigetto di tale domanda, il giudice nazionale, adito di un ricorso contro quest’ultima decisione, deve ingiungere a tale autorità non solo di concedere all’interessato l’integrazione della pensione richiesta, ma anche di corrispondergli un indennizzo che consenta di compensare integralmente i danni da lui effettivamente subìti a causa della discriminazione, sulla base delle norme nazionali applicabili, incluse le spese e gli onorari di avvocato che ha sostenuto in giudizio, qualora tale decisione sia stata adottata conformemente ad una prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare detta normativa malgrado tale sentenza, obbligando in tal modo l’interessato a far valere in giudizio il suo diritto a detta integrazione.
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale –– Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale –Normativa nazionale che prevede il diritto a un’integrazione della pensione soltanto a favore delle donne – Sentenza pregiudiziale della Corte che consente di accertare che tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso – Prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare tale normativa malgrado detta sentenza – Discriminazione distinta – Risarcimento in denaro – Rimborso relativo alle spese e agli onorari di avvocato»; Rif. Leg. Art. 6 Direttiva 79/7/CEE
autore: Ferrandi Francesca
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