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Scontro tra genitori per l’iscrizione alla scuola. Il provvedimento adottato in sede di reclamo è ricorribile in cassazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 settembre 2023 n. 26820

Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 settembre 2023 n. 26820 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 709 ter cpc dalla Corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere la controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno una scuola dell'infanzia pubblica piuttosto che privata, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisorietà e stabilità.
In caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
Nel caso, di iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia il giudice deve valutare non solo l’offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore.



Responsabilità genitoriale - Contrasto genitoriale - Scuola dell'infanzia pubblica e privata – Reclamo - Rif. Leg. artt. 147 e 315 bis cod. civ.; artt. 30 e 33 Cost.; art. 709 ter cod. proc. civ.

autore: Cianciolo Valeria