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Mantenimento del coniuge: un congruo punto di equilibrio. Tribunale di Palermo, 27 luglio 2023

Giovedì, 7 Settembre 2023
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Mantenimento | Addebito della separazione | Merito Sezione Ondif di Palermo
Tribunale di Palermo, Sez. I, Est. Corsini, sentenza 27.07.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.

Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno

Separazione personale dei coniugi – assegno di mantenimento – tenore di vita - presupposti

Rif. Leg.: art. 156 c.c.

editor: Fossati Cesare