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Dovere del figlio la ricerca dell'autosufficienza economica. Tribunale di Roma, 11 agosto 2023

Mercoledì, 6 Settembre 2023
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Assegnazione della casa | Merito Sezione Ondif di Roma
Tribunale di Roma, Sez. I, Est. Esposito, sentenza 11.08.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, la cessazione di siffatto obbligo deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli minori nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. È solo l'esclusiva tutela della prole e l'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita, che può giustificare la compromissione della facoltà di godimento dell'altro coniuge.

 

scioglimento del matrimonio – mantenimento figli maggiorenni – assegnazione casa - limiti

Rif. Leg.: art. 337-sexies c.c. – art. 337-septies c.c.

editor: Fossati Cesare