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Interesse o pregiudizio del minore in concreto al riconoscimento. Tribunale di Pesaro 21 giugno 2023

Si ringrazia l’avv. Avv. Admira Beqiraj, associata Ondif sezione di Pesaro

Tribunale di Pesaro, Est. Pietropaolo, sentenza 21.06.2023 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Pesaro, 21.06.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In pendenza di giudizio per la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e di giudizio di riconoscimento di paternità, è opportuno il coordinamento delle AA.GG. al fine di evitare la moltiplicazione dei giudizi e avviare la presa in carico dei servizi ai fini dell’affidamento della minore.

La nozione di interesse del figlio al riconoscimento deve essere intesa quale interesse a non subire, per effetto del riconoscimento, un grave pregiudizio per il suo sviluppo psico fisico.

Il richiesto ordine di avviare o proseguire il percorso di valutazione delle proprie capacità genitoriali dovrà essere affrontato nella sede deputata del Tribunale per i Minorenni, in quanto il giudizio di riconoscimento della paternità non determina l’attrazione al TO dei procedimenti ablativi della responsabilità genitoriale che opera invece nei procedimenti di separazione e divorzio.

Diversamente per quanto concerne il mantenimento, che potrà essere riconosciuto, in quanto corrisponde all’interesse del minore.

Riconoscimento – accertamenti – interesse del minore – in concreto

Rif. Leg.: art. 250 IV co. c.c. – 262 comma II c.c.

Conforme: Cass. 15.07.2021 n. 20248

editor: Fossati Cesare