Addebito. Il giudice civile può valutare i fatti diversamente dal giudice penale - Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 luglio 2023, n. 19808
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La valutazione del giudice penale, il quale - all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti - escluda l'illecito, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non già l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale.
Nel caso in esame, il tribunale aveva ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.
Separazione con addebito – Diritti e doveri reciproci dei coniugi - Comportamento adulterino del marito - Domanda di addebito - Onere della prova - Omessa prestazione dei mezzi di sostentamento alla famiglia - Maltrattamenti – Rapporti fra giudizio civile e penale -Autonomia delle valutazioni - Rif. Leg. artt. 143, 151 2697, 2702, 2712, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 572 cod. pen.; 654 c.p.p..
editor: Cianciolo Valeria
Venerdì, 24 Gennaio 2025
Ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione per i provvedimenti assunti in sede ... |
Lunedì, 20 Gennaio 2025
Solo le sentenze definitive CEDU costituiscono presupposto per la revocazione. Cass. ... |
Martedì, 14 Gennaio 2025
La continua denigrazione della moglie può determinare l’addebito della separazione. Tribunale di ... |
Martedì, 7 Gennaio 2025
La separazione è addebitabile alla moglie fedifraga anche se il marito ha ... |