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Addebito. Il giudice civile può valutare i fatti diversamente dal giudice penale - Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 luglio 2023, n. 19808

Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 luglio 2023, n. 19808 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione del giudice penale, il quale - all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti - escluda l'illecito, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non già l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale.

Nel caso in esame, il tribunale aveva ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.

 
Separazione con addebito – Diritti e doveri reciproci dei coniugi -  Comportamento adulterino del marito - Domanda di addebito -  Onere della prova - Omessa prestazione dei mezzi di sostentamento alla famiglia - Maltrattamenti – Rapporti fra giudizio civile e penale -Autonomia delle valutazioni -  Rif. Leg. artt. 143, 151 2697, 2702, 2712, 2727 e 2729 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 572 cod. pen.; 654 c.p.p..

 

editor: Cianciolo Valeria