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In tema di addebito nessuna pregiudizialità tra il processo penale e il giudizio di separazione. Cass. civ., sez. I, ord. 3 luglio 2023, n. 18725

Cass., Est. Russo, Ord. 3.07.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che la pronuncia di addebito richiede l’accertamento non soltanto dei comportamenti tenuti da uno dei due coniugi in violazione dei doveri di matrimonio, ma anche e soprattutto del nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale (cfr. ex multis: Cass. n. 40795 del 20/12/2021), il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto al giudizio penale, la cui finalità è quella di accertare la responsabilità dell'imputato e, in caso positivo, di stabilire la pena, e non di verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.

Rif. Leg. Artt. 51 n. 3, 70, 71, 101, 132, 136, 151, 158, 161, 221, 222, 223, 267, 295, 360 c.p.c.; 654 c.p.p.; 211 disp. att. c.p.p.; 3 e 24 Cost.

 

Sospensione necessaria e facoltativa del processo - Sottoscrizione della sentenza - Formulazione della conclusioni del P.M. - Querela di falso - Principio del contraddittorio - Obbligo di astensione del giudice - Difetto di istruttoria e diritto di difesa - Valutazione del materiale probatorio

 

La Corte di Cassazione, con la pronuncia de qua, rigetta integralmente il ricorso articolato in nove motivi di impugnazione, preliminarmente risolvendo la dibattuta questione della sospensione del procedimento civile, necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ovvero soltanto nei casi in cui la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, e diventa meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cfr. Cass. sez. un. 408 del 06/06/2000).

La Corte di Cassazione ritiene inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, concentrati su asseriti vizi della sentenza di primo grado, sulla partecipazione e trasmissione degli al Pubblico Ministero e sulla supposta violazione del contraddittorio.

Quanto all’obbligo di astensione del Giudice di primo grado “per grave inimicizia” o per “causa pendente”, la Suprema Corte ne ravvisa la palese infondatezza, richiamandosi ai propri precedenti sul tema: ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51 n. 3 c.p.c., la mera presentazione di un esposto, che non costituisce un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale, non vale ad integrare la pendenza di una "causa"; nè tale presentazione può configurare l'obbligo di astensione per "grave inimicizia", che deve essere reciproca ed originata da rapporti privati (Cfr. Cass. n. 7683 del 13/04/2005).

Ulteriori profili processuali vengono affrontati in rigetto dei motivi settimo, ottavo e nono, tutti reputati inammissibili.

Gli Ermellini concludono precisando come, a seguito della riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non sia più proponibile in cassazione la censura di contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di omesso esame di fatto decisivo, comunque inammissibile nel caso di c.d. doppia conforme (Cfr. Cass. n. 5947 del 28/02/2023), deve riferirsi a fatti e non alla valutazione degli stessi da parte del giudice di merito.

editor: Fossati Cesare